Principio di trasparenza

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=== Principio di trasparenza===
=== Principio di trasparenza===
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Libertà informazione significa anche '''essere liberamente e correttamente informati'''.</br>
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Nell’operare un bilanciamento con altri interessi individuali e collettivi (art.10, par. 2), la Corte Edu riconosce un ampio grado di tutela anche a questo profilo della libertà di informazione.</br>
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Il '''principio di trasparenza''' è stato sancito dall'articolo 1 della [http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:083:SOM:IT:HTML Versione consolidata del Trattato sull'Unione europea]. 
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Così ad esempio l’essere informati su indagini penali a carico di politici può prevalere su esigenze di segretezza delle attività giudiziarie (C.edu, 19 gennaio 2010, ric. 16983/06, [http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-96776 Laranjeira Marques da Silva c. Portogallo]).</br>
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<br />L'articolo 15 c.3 della [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:IT:PDF Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea] prevede attualmente che: "''Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto''".  
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<br />Il [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R1049:IT:NOT Regolamento (CE) n. 1049/2001] ha dato attuazione a questa disposizione (presente già all'art. 255 del Trattato che istituisce l'Unione europea) prevedendo in particolare che le tre istituzioni citate consentano l’accesso ai propri documenti mediante un [http://eur-lex.europa.eu/it/editorial/registre.htm registro elettronico].

Versione delle 13:30, 11 mag 2015

Principio di trasparenza

Il principio di trasparenza è stato sancito dall'articolo 1 della Versione consolidata del Trattato sull'Unione europea.
L'articolo 15 c.3 della Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede attualmente che: "Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto".
Il Regolamento (CE) n. 1049/2001 ha dato attuazione a questa disposizione (presente già all'art. 255 del Trattato che istituisce l'Unione europea) prevedendo in particolare che le tre istituzioni citate consentano l’accesso ai propri documenti mediante un registro elettronico.

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