Libertà di espressione e Internet

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== Liberta di espressione e Internet ==


La libertà di ricevere informazioni e di comunicarle presuppone che oggetto della tutela non sia solo il contenuto ma anche la modalità di diffusione dell’informazione medesima e dei supporti usati a tal fine: dal libro, al film fino ai supporti elettronici.

Per quanto riguarda i soggetti interessati, oltre all’autore delle opinioni e delle informazioni va considerato anche colui che contribuisce alla loro diffusione e circolazione.

Di fronte alla varietà di informazioni e di supporti presenti on-line (es. giornali anche on-line, testate solo on-line, blog, pagine di notizie e approfondimenti su social network), molti sono i quesiti che vengono in rilevo. Quale status giuridico riconoscere a siti internet non iscritti al registro dei giornali e dei periodici? Quali responsabilità riconoscere al direttore del giornale on line, al gestore del sito Internet, o ancora al blogger? Il gestore di un motore deve rispondere direttamente delle informazioni contenute nelle sue pagine o il suo è solo un lavoro di mediazione per il quale non si può invocare una responsabilità giuridica diretta?
La Corte di giustizia ha riconosciuto il 13 maggio 2014 nel caso Google Spain (C-131/12 , Mario Costeja Gonzalese e AEPD c. Google Spain e Google Inc.), che il gestore di un motore di ricerca su Internet in quanto determina le finalità e gli strumenti di tale attività, è responsabile, a norma dell’art. 2 lett. d della direttiva 95/46 , anche del “trattamento di dati personali che egli stesso effettua nell’ambito dell’attività medesima” (punto 33).
In particolare, la CG ha confermato il “diritto all’oblio” dei cittadini nei confronti della ricercabilità di notizie sulla propria persona su un motore di ricerca alla luce di quanto statuito all’art. 12 lett. b) della direttiva 95/46 relativamente ai diritti di cancellazione e congelamento dei dati. Il gestore del servizio di motore di ricerca in quanto titolare del trattamento dei dati personali ha l'obbligo di evitare che pagine web vengano elencate negli indici delle ricerche se “inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti, ovvero eccessive in rapporto alle finalità del trattamento in questione realizzato dal gestore del motore di ricerca” (punto 94).
L’interessato ha quindi diritto “a che l’informazione riguardante la sua persona non venga più, allo stato attuale, collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome” (punto 96). E’ tuttavia necessario a tal fine il vaglio di una autorità – amministrativa o giudiziaria – che valuti l'equo contemperamento tra l'interesse pubblico ad avere accesso alla notizia e quello privato a che ciò non avvenga.

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