Diritto di accesso

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Principale applicazione del principio di trasparenza, il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni è riconosciuto, a partire dal trattato di Maastricht (art. 191 A, ora art. 15 TFUE), tra i principi generali dell’ordinamento comunitario. Il diritto di accesso è:
Principale applicazione del principio di trasparenza, il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni è riconosciuto, a partire dal trattato di Maastricht (art. 191 A, ora art. 15 TFUE), tra i principi generali dell’ordinamento comunitario. Il diritto di accesso è:
* specifico profilo del [[Diritto_a_informare | diritto all’informazione]];
* specifico profilo del [[Diritto_a_informare | diritto all’informazione]];
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* applicazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa. <br />
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* applicazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa (art. 1 TUE).
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Il Regolamento (CE) n. 1049/2001 ha dato attuazione a questa disposizione (presente già all'art. 255 del Trattato che istituisce l'Unione europea) prevedendo in particolare che le tre istituzioni citate consentano l’accesso ai propri documenti mediante un registro elettronico
Il 30 maggio 2001, il Consiglio e il Parlamento hanno adottato, in applicazione dell’art. 255 TCE (ora art. 15 TFUE), il [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:145:0043:0048:IT:PDF regolamento 1049/2001/CE].<br />
Il 30 maggio 2001, il Consiglio e il Parlamento hanno adottato, in applicazione dell’art. 255 TCE (ora art. 15 TFUE), il [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:145:0043:0048:IT:PDF regolamento 1049/2001/CE].<br />
Esso sostituisce le norme di autoregolamentazione interna precedentemente adottate dalle tre istituzioni singolarmente e stabilisce i principi generali e i limiti del diritto d’accesso per tutti i documenti detenuti dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione. <br />
Esso sostituisce le norme di autoregolamentazione interna precedentemente adottate dalle tre istituzioni singolarmente e stabilisce i principi generali e i limiti del diritto d’accesso per tutti i documenti detenuti dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione. <br />
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Con l’entrata in vigore del '''trattato di Lisbona''' il 1° dicembre 2009, la base giuridica per l’accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni è diventato l’articolo 15, paragrafo 3, del TFUE (già art. 255 TCE).<br />
Con l’entrata in vigore del '''trattato di Lisbona''' il 1° dicembre 2009, la base giuridica per l’accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni è diventato l’articolo 15, paragrafo 3, del TFUE (già art. 255 TCE).<br />
L'esercizio della trasparenza e del diritto di accesso hanno acquistato con Lisbona una portata di valore costituzionale, strettamente legata al principio di democrazia e di apertura del processo legislativo.<br />
L'esercizio della trasparenza e del diritto di accesso hanno acquistato con Lisbona una portata di valore costituzionale, strettamente legata al principio di democrazia e di apertura del processo legislativo.<br />
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L'art. 15 TFUE estende il  il diritto di accesso ai documenti non solo di tutte le Istituzioni, ma anche degli organi, uffici e agenzie dell’Unione. La Corte di giustizia dell'Unione europea, la BCE e la Banca europea per gli investimenti sono soggette al dettato del trattato solo quando esercitano funzioni amministrative. <br />
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L'art. 15 TFUE prevede che: "[q]ualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto".
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Il diritto di accesso viene dunque esteso, comprendendo non solo i documenti delle Istituzioni, anche degli organi, uffici e agenzie dell’Unione. La Corte di giustizia dell'Unione europea, la BCE e la Banca europea per gli investimenti sono soggette al dettato del trattato solo quando esercitano funzioni amministrative. <br />
Permane invece la limitazione della titolarità del diritto a cittadini europeo e alle persone fisiche e giuridiche residenti in uno Stato membro.
Permane invece la limitazione della titolarità del diritto a cittadini europeo e alle persone fisiche e giuridiche residenti in uno Stato membro.

Versione delle 14:02, 2 mag 2011

L’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali, così come già l’art. 10 CEDU su cui si basa, non garantisce direttamente la libertà di ricercare informazioni e idee. Tuttavia, l’articolo 42 della medesima Carta è però interamente dedicato a una manifestazione del diritto a ricercare informazioni: l’accesso dei singoli ai documenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione.
Principale applicazione del principio di trasparenza, il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni è riconosciuto, a partire dal trattato di Maastricht (art. 191 A, ora art. 15 TFUE), tra i principi generali dell’ordinamento comunitario. Il diritto di accesso è:

  • specifico profilo del diritto all’informazione;
  • applicazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa (art. 1 TUE).

Il Regolamento (CE) n. 1049/2001 ha dato attuazione a questa disposizione (presente già all'art. 255 del Trattato che istituisce l'Unione europea) prevedendo in particolare che le tre istituzioni citate consentano l’accesso ai propri documenti mediante un registro elettronico Il 30 maggio 2001, il Consiglio e il Parlamento hanno adottato, in applicazione dell’art. 255 TCE (ora art. 15 TFUE), il regolamento 1049/2001/CE.
Esso sostituisce le norme di autoregolamentazione interna precedentemente adottate dalle tre istituzioni singolarmente e stabilisce i principi generali e i limiti del diritto d’accesso per tutti i documenti detenuti dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.
Il regolamento ha:

  • ampliato il diritto di accesso (superamento della regola dell’autore e estensione del diritto a tutti i documenti in possesso dell’Istituzione; previsione dell’accesso parziale al documento; applicazione anche ai documenti in materia di PESC)
  • regolamentato nel dettaglio e modificato il sistema delle eccezioni (limitazione per interesse pubblico o privato);
  • aiutato i cittadini a esercitare il loro diritto attraverso i registri di documenti.

Il 30 aprile 2008 la Commissione europea ha adottato una proposta che rivede e modifica nella sostanza il regolamento 1049/2001/CE. Dalle discussioni in seno al Parlamento europeo e al Consiglio è emersa una profonda differenza di vedute sulle modifiche al testo di base.

Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, la base giuridica per l’accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni è diventato l’articolo 15, paragrafo 3, del TFUE (già art. 255 TCE).
L'esercizio della trasparenza e del diritto di accesso hanno acquistato con Lisbona una portata di valore costituzionale, strettamente legata al principio di democrazia e di apertura del processo legislativo.
L'art. 15 TFUE prevede che: "[q]ualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto". Il diritto di accesso viene dunque esteso, comprendendo non solo i documenti delle Istituzioni, anche degli organi, uffici e agenzie dell’Unione. La Corte di giustizia dell'Unione europea, la BCE e la Banca europea per gli investimenti sono soggette al dettato del trattato solo quando esercitano funzioni amministrative.
Permane invece la limitazione della titolarità del diritto a cittadini europeo e alle persone fisiche e giuridiche residenti in uno Stato membro.

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