Diritto di accesso

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* ampliato il diritto di accesso (superamento della regola dell’autore e estensione del diritto a tutti i documenti in possesso dell’Istituzione; previsione dell’accesso parziale al documento; applicazione anche ai documenti in materia di PESC)
* ampliato il diritto di accesso (superamento della regola dell’autore e estensione del diritto a tutti i documenti in possesso dell’Istituzione; previsione dell’accesso parziale al documento; applicazione anche ai documenti in materia di PESC)
* regolamentato nel dettaglio e modificato il sistema delle eccezioni (limitazione per interesse pubblico o privato);
* regolamentato nel dettaglio e modificato il sistema delle eccezioni (limitazione per interesse pubblico o privato);
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* aiutato i cittadini a esercitare il loro diritto attraverso i [[Registri_di_documenti | registri di documenti]].
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* aiutato i cittadini a esercitare il loro diritto attraverso i [[Registri_di_documenti | registri di documenti]].<br />
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Il 30 aprile 2008 la Commissione europea ha adottato una [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0229:FIN:IT:PDF proposta] che rivede e modifica nella sostanza il regolamento 1049/2001/CE. Dalle discussioni in seno al Parlamento europeo e al Consiglio è emersa una profonda differenza di vedute sulle modifiche al
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testo di base. <br />
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Con l’entrata in vigore del '''trattato di Lisbona''' il 1° dicembre 2009, la base giuridica per l’accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni è diventato l’articolo 15, paragrafo 3, del TFUE (già art. 255 TCE).<br />
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L'esercizio della trasparenza e del diritto di accesso hanno acquistato con Lisbona una portata di valore costituzionale, strettamente legata al principio di democrazia e di apertura del processo legislativo.<br />
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L'art. 15 TFUE estende il  il diritto di accesso ai documenti non solo di tutte le Istituzioni, ma anche degli organi, uffici e agenzie dell’Unione. La Corte di giustizia dell'Unione europea, la BCE e la Banca europea per gli investimenti sono soggette al dettato del trattato solo quando esercitano funzioni amministrative. <br />
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Permane invece la limitazione della titolarità del diritto a cittadini europeo e alle persone fisiche e giuridiche residenti in uno Stato membro.

Versione delle 22:38, 1 mag 2011

L’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali, così come già l’art. 10 CEDU su cui si basa, non garantisce direttamente la libertà di ricercare informazioni e idee. Tuttavia, l’articolo 42 della medesima Carta è però interamente dedicato a una manifestazione del diritto a ricercare informazioni: l’accesso dei singoli ai documenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione.
Principale applicazione del principio di trasparenza, il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni è riconosciuto, a partire dal trattato di Maastricht (art. 191 A, ora art. 15 TFUE), tra i principi generali dell’ordinamento comunitario. Il diritto di accesso è:

Il 30 maggio 2001, il Consiglio e il Parlamento hanno adottato, in applicazione dell’art. 255 TCE (ora art. 15 TFUE), il regolamento 1049/2001/CE.
Esso sostituisce le norme di autoregolamentazione interna precedentemente adottate dalle tre istituzioni singolarmente e stabilisce i principi generali e i limiti del diritto d’accesso per tutti i documenti detenuti dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.
Il regolamento ha:

  • ampliato il diritto di accesso (superamento della regola dell’autore e estensione del diritto a tutti i documenti in possesso dell’Istituzione; previsione dell’accesso parziale al documento; applicazione anche ai documenti in materia di PESC)
  • regolamentato nel dettaglio e modificato il sistema delle eccezioni (limitazione per interesse pubblico o privato);
  • aiutato i cittadini a esercitare il loro diritto attraverso i registri di documenti.

Il 30 aprile 2008 la Commissione europea ha adottato una proposta che rivede e modifica nella sostanza il regolamento 1049/2001/CE. Dalle discussioni in seno al Parlamento europeo e al Consiglio è emersa una profonda differenza di vedute sulle modifiche al testo di base.

Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, la base giuridica per l’accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni è diventato l’articolo 15, paragrafo 3, del TFUE (già art. 255 TCE).
L'esercizio della trasparenza e del diritto di accesso hanno acquistato con Lisbona una portata di valore costituzionale, strettamente legata al principio di democrazia e di apertura del processo legislativo.
L'art. 15 TFUE estende il il diritto di accesso ai documenti non solo di tutte le Istituzioni, ma anche degli organi, uffici e agenzie dell’Unione. La Corte di giustizia dell'Unione europea, la BCE e la Banca europea per gli investimenti sono soggette al dettato del trattato solo quando esercitano funzioni amministrative.
Permane invece la limitazione della titolarità del diritto a cittadini europeo e alle persone fisiche e giuridiche residenti in uno Stato membro.

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