Diritto a informare

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(Il diritto all’informazione nella CEDU)
(Il diritto all’informazione nella CEDU)
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* la tutela dell’autorità e dell’imparzialità del potere giudiziario.
* la tutela dell’autorità e dell’imparzialità del potere giudiziario.
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La [[libertà_informazione_giurisprudenza_CEDU | Corte europea dei diritti dell’uomo]] tutela la libertà di espressione e di  informazione  delle persone fisiche e giuridiche condannando eventuali ingerenze da parte delle autorità pubbliche e richiamando gli Stati all’obbligo di rendere effettivo tale diritto con l’emanazione delle misure necessarie.
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La [[Libertà di informazione nella giurisprudenza della CEDU | Corte europea dei diritti dell’uomo]] tutela la libertà di espressione e di  informazione  delle persone fisiche e giuridiche condannando eventuali ingerenze da parte delle autorità pubbliche e richiamando gli Stati all’obbligo di rendere effettivo tale diritto con l’emanazione delle misure necessarie.
=== Il diritto alla libertà di espressione e di informazione nel sistema dell’UE ===
=== Il diritto alla libertà di espressione e di informazione nel sistema dell’UE ===

Versione delle 10:42, 8 ott 2010

Indice

IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE


Il Diritto all’informazione come diritto fondamentale della persona

Il diritto all’informazione è un diritto fondamentale della persona riconosciuto e tutelato, oltre che dagli ordinamenti statali, anche a livello internazionale come specificazione della libertà di espressione. Già la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 (art. 19), e successivamente, il Patto sui diritti civili e politici del 1966 (art. 19) riconoscono ad ogni individuo la libertà di opinione e il diritto a diffondere, a ricercare e a ricevere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo alle frontiere.

La libertà di informazione è un diritto sociale e politico poiché fondamento di una società democratica e di una democrazia pluralistica.


Il diritto all’informazione nella CEDU

L’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950 dichiara che «ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera». La libertà di espressione è elevata a “pierre angulaire des principes de la démocratie et des droits de l’homme protégés par la Convention”.

La libertà di informazione e di espressione non è tuttavia un diritto assoluto; sono eccezionalmente ammesse limitazioni quando, nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e necessità, viene perseguito uno dei seguenti scopi (art. 10, par. 2):

  • il raggiungimento di obiettivi di interesse generale a tutela della collettività (sicurezza nazionale, integrità territoriale, ordine pubblico, prevenzione dei reati, protezione della salute e della morale);
  • il rispetto di altri diritti e libertà individuali (reputazione, privacy, tutela di informazioni riservate);
  • la tutela dell’autorità e dell’imparzialità del potere giudiziario.

La Corte europea dei diritti dell’uomo tutela la libertà di espressione e di informazione delle persone fisiche e giuridiche condannando eventuali ingerenze da parte delle autorità pubbliche e richiamando gli Stati all’obbligo di rendere effettivo tale diritto con l’emanazione delle misure necessarie.

Il diritto alla libertà di espressione e di informazione nel sistema dell’UE

La tutela dei diritti fondamentali della persona è uno dei principi fondatori dell'Unione Europea e il presupposto indispensabile per fondare la sua legittimità. A partire dalla sentenza Stauder del 1969, la Corte di Giustizia riconosce che i diritti fondamentali, quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dalla Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo, fanno parte dei principi giuridici generali di cui essa garantisce l'osservanza. La Corte ha il compito di verificare il rispetto dei diritti fondamentali nelle situazioni in cui rileva una disciplina comunitaria; sono escluse dal suo controllo le sole norme nazionali, prive di qualsiasi legame con il diritto dell’UE. L’adesione dell’UE alla CEDU ha come base giuridica l’art. 6 del Trattato di Lisbona ed è prevista dall’art. 59 della Convenzione europea come emendata dal Protocollo n. 14.

Il diritto alla libertà di espressione e di informazione è:

  • un principio generale del diritto dell’Unione
  • condizione imprescindibile per l’adesione dei paesi candidati all’UE;
  • un diritto fondamentale, ma soggetto a limitazioni che gli Stati possono eccezionalmente porre in essere per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e morale pubblica sempre però nel rispetto dei principi di proporzionalità, legalità e necessità;
  • contenuto nell’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali;
  • l’art. 11 riprende sostanzialmente l’art. 10 della CEDU aggiungendo l’obbligo per gli Stati di rispettare il pluralismo dei media quando applicano il diritto comunitario (art. 11, par. 2);
  • considerato sia nella sua dimensione passiva, come diritto a essere informati, sia attiva, come diritto a informare e a ricercare informazioni. L’art. 11 della Carta non garantisce direttamente la libertà di ricercare informazioni e idee. L’articolo 42 della Carta è però intermante dedicato a una manifestazione del diritto a ricercare informazioni: l’accesso dei singoli ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione
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