Diritto a informare

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(IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE)
(IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE)
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La libertà di informazione è un diritto sociale e politico poiché fondamento di una società democratica e di una democrazia pluralistica.
La libertà di informazione è un diritto sociale e politico poiché fondamento di una società democratica e di una democrazia pluralistica.
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=== Il diritto all’informazione nella CEDU ===
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L’art. 10 della [http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=005&CM=7&DF=07/10/2010&CL=ITA Convenzione europea dei diritti dell’uomo] del 1950 dichiara che «ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera».  La libertà di espressione è elevata a “'''pierre angulaire'''  des principes de la démocratie et des droits de l’homme  protégés par la Convention”.
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La  libertà di informazione e di espressione non è tuttavia  un diritto assoluto; sono eccezionalmente ammesse limitazioni quando, nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e necessità, viene perseguito uno dei seguenti scopi (art. 10, par. 2):
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* il raggiungimento di obiettivi di interesse generale a tutela della collettività (sicurezza nazionale, integrità territoriale, ordine pubblico, prevenzione dei reati, protezione della salute e della morale);
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* il rispetto di altri diritti e libertà individuali (reputazione, privacy, tutela di informazioni riservate);
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* la tutela dell’autorità e dell’imparzialità del potere giudiziario.

Versione delle 10:14, 8 ott 2010

IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE

Il Diritto all’informazione come diritto fondamentale della persona

Il diritto all’informazione è un diritto fondamentale della persona riconosciuto e tutelato, oltre che dagli ordinamenti statali, anche a livello internazionale come specificazione della libertà di espressione. Già la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 (art. 19), e successivamente, il Patto sui diritti civili e politici del 1966 (art. 19) riconoscono ad ogni individuo la libertà di opinione e il diritto a diffondere, a ricercare e a ricevere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo alle frontiere.

La libertà di informazione è un diritto sociale e politico poiché fondamento di una società democratica e di una democrazia pluralistica.


Il diritto all’informazione nella CEDU

L’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950 dichiara che «ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera». La libertà di espressione è elevata a “pierre angulaire des principes de la démocratie et des droits de l’homme protégés par la Convention”.

La libertà di informazione e di espressione non è tuttavia un diritto assoluto; sono eccezionalmente ammesse limitazioni quando, nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e necessità, viene perseguito uno dei seguenti scopi (art. 10, par. 2):

  • il raggiungimento di obiettivi di interesse generale a tutela della collettività (sicurezza nazionale, integrità territoriale, ordine pubblico, prevenzione dei reati, protezione della salute e della morale);
  • il rispetto di altri diritti e libertà individuali (reputazione, privacy, tutela di informazioni riservate);
  • la tutela dell’autorità e dell’imparzialità del potere giudiziario.
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