Diritto a informare

Da Cdewiki.

(Differenze fra le revisioni)
Riga 8: Riga 8:
La libertà all’informazione è un [[tutela internazionale dei diritti fondamentali | diritto fondamentale]] della persona riconosciuto e tutelato, oltre che dagli ordinamenti statali, anche a livello internazionale  come specificazione della libertà di espressione. Già la [http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo] del 1948 (art. 19), e successivamente, il [http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf Patto sui diritti civili e politici] del 1966 (art. 19) riconoscono ad ogni individuo la libertà di opinione e il diritto a diffondere, a ricercare e a ricevere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo alle frontiere.  
La libertà all’informazione è un [[tutela internazionale dei diritti fondamentali | diritto fondamentale]] della persona riconosciuto e tutelato, oltre che dagli ordinamenti statali, anche a livello internazionale  come specificazione della libertà di espressione. Già la [http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo] del 1948 (art. 19), e successivamente, il [http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf Patto sui diritti civili e politici] del 1966 (art. 19) riconoscono ad ogni individuo la libertà di opinione e il diritto a diffondere, a ricercare e a ricevere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo alle frontiere.  
-
La libertà di informazione è un diritto sociale e politico poiché fondamento di una società democratica e di una democrazia pluralistica, nonché requisito indispensabile per lo sviluppo di ogni uomo (Corte Edu, GC, 25.11.99, [http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58364 ric. 23118/93], Nilsen c. Norvegia, 25.11.99).
+
La libertà di informazione è un diritto sociale e politico poiché fondamento di una società democratica e di una democrazia pluralistica, nonché requisito indispensabile per lo sviluppo di ogni uomo (Corte Edu, GC, 25.11.99, [http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58364 ric. 23118/93], Nilsen c. Norvegia, 25.11.99).<br /> Libertà di informazione si traduce in  diffondere informazioni o idee senza ingerenze autorità pubbliche; essere liberamente e correttamente informati e ricercare informazioni.
=== Libertà d’informazione nella CEDU ===  
=== Libertà d’informazione nella CEDU ===  
L’art. 10 della [http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=005&CM=7&DF=07/10/2010&CL=ITA Convenzione europea dei diritti dell’uomo] del 1950 dichiara che «ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera».<br />  La libertà di espressione è elevata a "'''pierre angulaire'''  des principes de la démocratie et des droits de l’homme protégés par la Convention" e la libertà di stampa riconosciuta come «il cane da guardia della democrazia» in quanto diffonde informazioni e idee di pubblico interesse.<br />  
L’art. 10 della [http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=005&CM=7&DF=07/10/2010&CL=ITA Convenzione europea dei diritti dell’uomo] del 1950 dichiara che «ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera».<br />  La libertà di espressione è elevata a "'''pierre angulaire'''  des principes de la démocratie et des droits de l’homme protégés par la Convention" e la libertà di stampa riconosciuta come «il cane da guardia della democrazia» in quanto diffonde informazioni e idee di pubblico interesse.<br />  
-
 
+
Nell'interpretazione estensiva che la Corte Edu dà dell'art. 10, si sottolinea ripetutamente come tale libertà non abbia ad oggetto solo idee o informazioni favorevolmente accolte o considerate inoffensive, ma anche quelle che offendono, disturbano, sconvolgono lo Stato o un qualunque settore della popolazione (con eccezione per situazioni che rientrano nell'art. 10, par. 2). Per un approfondimento su tale aspetto si veda il [http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_ENG.pdf ''factsheet'' su hate speech] elaborato dai servizi  comunicazione della Corte.<br />
-
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_ENG.pdf
+
-
 
+
La  libertà di informazione e di espressione non è tuttavia un diritto assoluto; sono eccezionalmente ammesse limitazioni quando, nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e necessità, viene perseguito uno dei seguenti scopi (art. 10, par. 2):
La  libertà di informazione e di espressione non è tuttavia un diritto assoluto; sono eccezionalmente ammesse limitazioni quando, nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e necessità, viene perseguito uno dei seguenti scopi (art. 10, par. 2):
* il raggiungimento di obiettivi di interesse generale a tutela della collettività (sicurezza nazionale, integrità territoriale, ordine pubblico, prevenzione dei reati, protezione della salute e della morale);
* il raggiungimento di obiettivi di interesse generale a tutela della collettività (sicurezza nazionale, integrità territoriale, ordine pubblico, prevenzione dei reati, protezione della salute e della morale);
Riga 21: Riga 19:
* la tutela dell’autorità e dell’imparzialità del potere giudiziario.
* la tutela dell’autorità e dell’imparzialità del potere giudiziario.
-
La [[Libertà di informazione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo | Corte europea dei diritti dell’uomo]] tutela la libertà di espressione e di informazione  delle persone fisiche e giuridiche condannando eventuali ingerenze da parte delle autorità pubbliche e richiamando gli Stati all’obbligo di rendere effettivo tale diritto con l’emanazione delle misure necessarie.
+
La [[Libertà di informazione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo | Corte europea dei diritti dell’uomo]] tutela la libertà di espressione e di informazione  delle persone fisiche e giuridiche condannando eventuali ingerenze da parte delle autorità pubbliche e richiamando gli Stati all’obbligo di rendere effettivo tale diritto con l’emanazione delle misure necessarie.<br> La libertà di ricercare informazioni quale manifestazione della libertà di informazione non è esplicitamente richiamato all’art. 10 CEDU, diversamente dall'analoga norma del Patto sui diritti civile e politici. Tuttavia secondo la giurisprudenza Cedu, è un aspetto  implicitamente incluso nell'art. 10 almeno per quanto riguarda l'accesso ai documenti ufficiali. Non vi è pertanto a livello CEDU un obbligo positivo generale di raccolta e diffusione d’informazioni da parte dello Stato.<br />
-
 
+

Versione delle 13:24, 18 mag 2015

Indice

LIBERTÀ D'INFORMAZIONE

Libertà di espressione: diritto di ogni individuo


Libertà d’informazione come diritto fondamentale della persona

La libertà all’informazione è un diritto fondamentale della persona riconosciuto e tutelato, oltre che dagli ordinamenti statali, anche a livello internazionale come specificazione della libertà di espressione. Già la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 (art. 19), e successivamente, il Patto sui diritti civili e politici del 1966 (art. 19) riconoscono ad ogni individuo la libertà di opinione e il diritto a diffondere, a ricercare e a ricevere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo alle frontiere.

La libertà di informazione è un diritto sociale e politico poiché fondamento di una società democratica e di una democrazia pluralistica, nonché requisito indispensabile per lo sviluppo di ogni uomo (Corte Edu, GC, 25.11.99, ric. 23118/93, Nilsen c. Norvegia, 25.11.99).
Libertà di informazione si traduce in diffondere informazioni o idee senza ingerenze autorità pubbliche; essere liberamente e correttamente informati e ricercare informazioni.

Libertà d’informazione nella CEDU

L’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950 dichiara che «ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera».
La libertà di espressione è elevata a "pierre angulaire des principes de la démocratie et des droits de l’homme protégés par la Convention" e la libertà di stampa riconosciuta come «il cane da guardia della democrazia» in quanto diffonde informazioni e idee di pubblico interesse.
Nell'interpretazione estensiva che la Corte Edu dà dell'art. 10, si sottolinea ripetutamente come tale libertà non abbia ad oggetto solo idee o informazioni favorevolmente accolte o considerate inoffensive, ma anche quelle che offendono, disturbano, sconvolgono lo Stato o un qualunque settore della popolazione (con eccezione per situazioni che rientrano nell'art. 10, par. 2). Per un approfondimento su tale aspetto si veda il factsheet su hate speech elaborato dai servizi comunicazione della Corte.
La libertà di informazione e di espressione non è tuttavia un diritto assoluto; sono eccezionalmente ammesse limitazioni quando, nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e necessità, viene perseguito uno dei seguenti scopi (art. 10, par. 2):

  • il raggiungimento di obiettivi di interesse generale a tutela della collettività (sicurezza nazionale, integrità territoriale, ordine pubblico, prevenzione dei reati, protezione della salute e della morale);
  • il rispetto di altri diritti e libertà individuali (reputazione, privacy, tutela di informazioni riservate);
  • la tutela dell’autorità e dell’imparzialità del potere giudiziario.

La Corte europea dei diritti dell’uomo tutela la libertà di espressione e di informazione delle persone fisiche e giuridiche condannando eventuali ingerenze da parte delle autorità pubbliche e richiamando gli Stati all’obbligo di rendere effettivo tale diritto con l’emanazione delle misure necessarie.
La libertà di ricercare informazioni quale manifestazione della libertà di informazione non è esplicitamente richiamato all’art. 10 CEDU, diversamente dall'analoga norma del Patto sui diritti civile e politici. Tuttavia secondo la giurisprudenza Cedu, è un aspetto implicitamente incluso nell'art. 10 almeno per quanto riguarda l'accesso ai documenti ufficiali. Non vi è pertanto a livello CEDU un obbligo positivo generale di raccolta e diffusione d’informazioni da parte dello Stato.


Libertà di espressione e di informazione nel sistema dell’UE

La tutela dei diritti fondamentali della persona è uno dei principi fondatori dell'Unione europea e il presupposto indispensabile per fondare la sua legittimità. A partire dalla sentenza Stauder del 1969, la Corte di giustizia riconosce che i diritti fondamentali, quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dalla Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo, fanno parte dei principi giuridici generali di cui essa garantisce l'osservanza. La Corte ha il compito di verificare il rispetto dei diritti fondamentali nelle situazioni in cui rileva una disciplina comunitaria; sono escluse dal suo controllo le sole norme nazionali, prive di qualsiasi legame con il diritto dell’UE. L’adesione dell’UE alla CEDU ha come base giuridica l’art. 6 del Trattato di Lisbona ed è prevista dall’art. 59 della Convenzione europea come emendata dal Protocollo n. 14.

Il diritto alla libertà di espressione e di informazione è:

  • un principio generale del diritto dell’Unione
  • condizione imprescindibile per l'adesione dei paesi candidati all’UE;
  • un diritto fondamentale, ma soggetto a limitazioni che gli Stati possono eccezionalmente porre in essere per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e morale pubblica sempre però nel rispetto dei principi di proporzionalità, legalità e necessità;
  • contenuto nell’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali;
  • l’art. 11 riprende sostanzialmente l’art. 10 della CEDU aggiungendo l’obbligo per gli Stati di rispettare il pluralismo dei media quando applicano il diritto comunitario (art. 11, par. 2);
  • considerato sia nella sua dimensione passiva, come diritto a essere informati, sia attiva, come diritto a informare e a ricercare informazioni. L’art. 11 della Carta non garantisce direttamente la libertà di ricercare informazioni e idee.
    L’articolo 42 della Carta è però interamente dedicato a una manifestazione del diritto a ricercare informazioni: l’accesso dei singoli ai documenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione.
Strumenti personali