Cittadinanza europea attiva

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Chi è cittadino dell’Unione

“È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di un Stato membro” (art. 20 TFUE). La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce. La competenza degli Stati in materia di cittadinanza deve però esercitarsi nel rispetto dei limiti stabiliti dal diritto del’UE come interpretato dalla Corte di giustizia Non occorre che i cittadini svolgano un’attività lavorativa per godere dei diritti stabiliti dalle norme del trattato sulla cittadinanza.

Diritti e doveri dei cittadini dell’Unione

“ I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati” (art. 20, par. 2 TFUE). Essere cittadino dell’Unione significa avere:

  • diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
  • diritto di voto e eleggibilità alle elezioni del PE e alle elezioni comunali nello Stato di residenza alle stesse condizioni dei cittadini di suddetto Stato;
  • diritto a usufruire in un paese terzo della tutela diplomatica e consolare di qualsiasi altro Stato membro qualora manchi la rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza;
  • diritto di petizione al Parlamento europeo;
  • diritto di ricorso al Mediatore europeo per casi di cattiva amministrazione nell’attività delle istituzioni dell’UE;
  • diritto di rivolgersi alle istituzioni e agli organi dell’UE in una delle lingue ufficiali e di ricevere risposta nella stessa lingua;
  • diritto di accesso ai documenti delle istituzioni degli organi e delle agenzie dell’Unione, indipendentemente dalla forma in cui sono prodotti

I diritti riconosciuti dal Trattato non sono però necessariamente riservati ai cittadini dell’Unione. Gli Stati membri possono ad esempio autonomamente concedere il diritto di elettorati attivo e passivo al Parlamento europeo a persone che possiedono con essi uno stretto legame. Può beneficiare del diritto di accesso, senza dover giustificare il motivo della richiesta, anche ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno stato membro (art. 15 TFUE).


Il trattato di Lisbona e il diritto del cittadino a far sentire la propria voce

Il Trattato di Lisbona amplia la nozione di cittadinanza rafforzando gli strumenti di democrazia rappresentativa e partecipativa. Il nuovo diritto di iniziativa popolare permette a un milione di cittadini provenienti da un numero significativo di Stati membri di rivolgersi direttamente alla Commissione europea per chiederle di presentare una proposta di loro interesse in un settore di competenza dell'UE. (art. 11, n. 4 TUE) I cittadini e le associazioni rappresentative possono far conoscere e scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell’Unione (art. 11, n. 1, TUE)

Coinvolgere maggiormente i cittadini al processo decisionale europeo significa favorire lo sviluppo di una cittadinanza europea attiva

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