Diritto a informare

Da Cdewiki.

Versione delle 11:07, 20 mag 2015, autore: Iquadranti (Discussione | contributi)
(diff) ← Versione meno recente | Versione corrente (diff) | Versione più recente → (diff)

Indice

LIBERTÀ D'INFORMAZIONE

Libertà di espressione: diritto di ogni individuo


Libertà d’informazione come diritto fondamentale della persona

La libertà all’informazione è un diritto fondamentale della persona riconosciuto e tutelato, oltre che dagli ordinamenti statali, anche a livello internazionale come specificazione della libertà di espressione. Già la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 (art. 19), e successivamente, il Patto sui diritti civili e politici del 1966 (art. 19) riconoscono ad ogni individuo la libertà di opinione e il diritto a diffondere, a ricercare e a ricevere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo alle frontiere.

La libertà di informazione è un diritto sociale e politico poiché fondamento di una società democratica e di una democrazia pluralistica, nonché requisito indispensabile per lo sviluppo di ogni uomo (Corte Edu, GC, 25.11.99, ric. 23118/93, Nilsen c. Norvegia, 25.11.99).
Libertà di informazione si traduce in diffondere informazioni o idee senza ingerenze autorità pubbliche; essere liberamente e correttamente informati e ricercare informazioni.

Libertà d’informazione nella CEDU

L’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950 dichiara che «ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera».
La libertà di espressione è elevata a "pierre angulaire des principes de la démocratie et des droits de l’homme protégés par la Convention" e la libertà di stampa riconosciuta come «il cane da guardia della democrazia» in quanto diffonde informazioni e idee di pubblico interesse.
Nell'interpretazione estensiva che la Corte Edu dà dell'art. 10, si sottolinea ripetutamente come tale libertà non abbia ad oggetto solo idee o informazioni favorevolmente accolte o considerate inoffensive, ma anche quelle che offendono, disturbano, sconvolgono lo Stato o un qualunque settore della popolazione (con eccezione per situazioni che rientrano nell'art. 10, par. 2). Per un approfondimento su tale aspetto si veda il factsheet su hate speech elaborato dai servizi comunicazione della Corte.
La libertà di informazione e di espressione non è tuttavia un diritto assoluto; sono eccezionalmente ammesse limitazioni quando, nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e necessità, viene perseguito uno dei seguenti scopi (art. 10, par. 2):

  • il raggiungimento di obiettivi di interesse generale a tutela della collettività (sicurezza nazionale, integrità territoriale, ordine pubblico, prevenzione dei reati, protezione della salute e della morale);
  • il rispetto di altri diritti e libertà individuali (reputazione, privacy, tutela di informazioni riservate);
  • la tutela dell’autorità e dell’imparzialità del potere giudiziario.

La Corte europea dei diritti dell’uomo tutela la libertà di espressione e di informazione delle persone fisiche e giuridiche condannando eventuali ingerenze da parte delle autorità pubbliche e richiamando gli Stati all’obbligo di rendere effettivo tale diritto con l’emanazione delle misure necessarie.
La libertà di ricercare informazioni quale manifestazione della libertà di informazione non è esplicitamente richiamato all’art. 10 CEDU, diversamente dall'analoga norma del Patto sui diritti civile e politici. Tuttavia secondo la giurisprudenza Cedu, è un aspetto implicitamente incluso nell'art. 10 almeno per quanto riguarda l'accesso ai documenti ufficiali. Non vi è pertanto a livello CEDU un obbligo positivo generale di raccolta e diffusione d’informazioni da parte dello Stato.


Libertà di espressione e di informazione nel sistema dell’UE

La tutela dei diritti fondamentali della persona è uno dei principi fondatori dell'Unione europea e il presupposto indispensabile per fondare la sua legittimità. A partire dalla sentenza Stauder del 1969, la Corte di giustizia riconosce che i diritti fondamentali, quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dalla Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo, fanno parte dei principi giuridici generali di cui essa garantisce l'osservanza. La Corte ha il compito di verificare il rispetto dei diritti fondamentali nelle situazioni in cui rileva una disciplina comunitaria; sono escluse dal suo controllo le sole norme nazionali, prive di qualsiasi legame con il diritto dell’UE. L’adesione dell’UE alla CEDU ha come base giuridica l’art. 6 del Trattato di Lisbona ed è prevista dall’art. 59 della Convenzione europea come emendata dal Protocollo n. 14.
La Corte di giustizia, nel parere 2/2013 del 18 dicembre 2014, si è pronunciata per la non compatibilità del progetto di accordo (non dell'adesione in sé) con l’art. 6.2 TUE e soprattutto con il prot. 8 relativo all’art. 6.2. Il 4 marzo 2015 il Vicepresidente Timmermans rispondendo a nome della Commissione a due interrogazioni parlamentari del 13 e 28 gennaio 2015 sull'adesione alla CEDU dopo il parere 2/2013 ha affermato che «La Commissione ritiene che nella fase attuale sia necessario un periodo di riflessione per esaminare il modo migliore di procedere ... Le modifiche del progetto di accordo di adesione che l’Ue dovrà chiedere si limiteranno allo stretto necessario per conformarsi alle prescrizioni supplementari relative al contenuto dell’accordo di adesione che discendono dal parere 2/2013. I futuri negoziati su tali modifiche necessarie saranno condotti in consultazione con il «comitato speciale» designato dal Consiglio.
La prospettiva di un'adesione alla CEDU risulta pertanto in ogni caso lungi dall'essere concretizzabile a breve termine.

Il diritto alla libertà di espressione e di informazione è:

  • un principio generale del diritto dell’Unione
  • condizione imprescindibile per l'adesione dei paesi candidati all’UE;
  • un diritto fondamentale, ma soggetto a limitazioni che gli Stati possono eccezionalmente porre in essere per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e morale pubblica sempre però nel rispetto dei principi di proporzionalità, legalità e necessità;
  • contenuto nell’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali;
  • l’art. 11 riprende sostanzialmente l’art. 10 della CEDU aggiungendo l’obbligo per gli Stati di rispettare il pluralismo dei media quando applicano il diritto comunitario (art. 11, par. 2);
  • considerato sia nella sua dimensione passiva, come diritto a essere informati, sia attiva, come diritto a informare e a ricercare informazioni. L’art. 11 della Carta non garantisce direttamente la libertà di ricercare informazioni e idee.
    L’articolo 42 della Carta è però interamente dedicato a una manifestazione del diritto a ricercare informazioni: l’accesso dei singoli ai documenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione.
Strumenti personali