Diritto di accesso

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L’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali, così come già l’art. 10 CEDU su cui si basa, non garantisce direttamente la libertà di ricercare informazioni e idee. Tuttavia, l’articolo 42 della medesima Carta è però interamente dedicato a una manifestazione del diritto a ricercare informazioni: l’accesso dei singoli ai documenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione.
Principale applicazione del principio di trasparenza, il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni è riconosciuto, a partire dal trattato di Maastricht (art. 191 A, ora art. 15 TFUE), tra i principi generali dell’ordinamento comunitario. Il diritto di accesso è:

Il 30 maggio 2001, il Consiglio e il Parlamento hanno adottato, in applicazione dell’art. 255 TCE (ora art. 15 TFUE), il regolamento 1049/2001/CE.
Esso sostituisce le norme di autoregolamentazione interna precedentemente adottate dalle tre istituzioni singolarmente e stabilisce i principi generali e i limiti del diritto d’accesso per tutti i documenti detenuti dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.
Il regolamento ha:

  • ampliato il diritto di accesso (superamento della regola dell’autore e estensione del diritto a tutti i documenti in possesso dell’Istituzione; previsione dell’accesso parziale al documento; applicazione anche ai documenti in materia di PESC)
  • regolamentato nel dettaglio e modificato il sistema delle eccezioni (limitazione per interesse pubblico o privato);
  • aiutato i cittadini a esercitare il loro diritto attraverso i registri di documenti.
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