Registri di documenti
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La maggior parte dei documenti delle Istituzioni e organi dell'UE è direttamente accessibili al pubblico anche in versione elettronica attraverso le banche dati legislative, ma quando un documento non è stato messo a disposizione del pubblico, può essere reso accessibile su richiesta. Questo riguarda sia i documenti redatti dall'istituzione che quelli ricevuti dalla stessa nei suoi settori di competenza.<br /> | La maggior parte dei documenti delle Istituzioni e organi dell'UE è direttamente accessibili al pubblico anche in versione elettronica attraverso le banche dati legislative, ma quando un documento non è stato messo a disposizione del pubblico, può essere reso accessibile su richiesta. Questo riguarda sia i documenti redatti dall'istituzione che quelli ricevuti dalla stessa nei suoi settori di competenza.<br /> | ||
Come previsto dal regolamento 1049/2001/CE, per facilitare la ricerca sono stati creati [http://europa.eu/documentation/official-docs/index_it.htm i registri elettronici dei documenti] della [http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/registre.cfm?CL=it Commissione europea], del [http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1279&lang=it Consiglio], del [http://www.europarl.europa.eu/RegWeb/application/registre/advancedSearch.faces?language=it Parlamento europeo].<br /> | Come previsto dal regolamento 1049/2001/CE, per facilitare la ricerca sono stati creati [http://europa.eu/documentation/official-docs/index_it.htm i registri elettronici dei documenti] della [http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/registre.cfm?CL=it Commissione europea], del [http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1279&lang=it Consiglio], del [http://www.europarl.europa.eu/RegWeb/application/registre/advancedSearch.faces?language=it Parlamento europeo].<br /> | ||
- | Molte altre istituzioni e organi dell'UE applicano norme volontarie per l'accesso ai rispettivi documenti: il [http://cor.europa.eu/red/it/search.htm Comitato delle regioni], il [http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.documents Comitato economico e sociale], la [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:080:0042:0044:EN:PDF BCE], la [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:096:0001:0004:EN:PDF Corte dei Conti] e la [http://www.eib.org/attachments/strategies/public_disclosure_policy_en.pdf Banca europea per gli investimenti] . <br /> | + | Molte altre istituzioni e organi dell'UE applicano norme volontarie per l'accesso ai rispettivi documenti: il [http://cor.europa.eu/red/it/search.htm Comitato delle regioni], il [http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.documents Comitato economico e sociale], la [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:080:0042:0044:EN:PDF BCE], la [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:096:0001:0004:EN:PDF Corte dei Conti] e la [http://www.eib.org/attachments/strategies/public_disclosure_policy_en.pdf Banca europea per gli investimenti]. <br /> |
I registri comprendeno riferimenti sia a documenti già pubblicati, sia a documenti interni (non pubblicati); per accedere a questi ultimi è necessario presentare domanda on-line, via fax o per posta compilando, in una delle 23 lingue ufficiali dell'Unione, l'apposito formulario in formato elettronico. <br /> | I registri comprendeno riferimenti sia a documenti già pubblicati, sia a documenti interni (non pubblicati); per accedere a questi ultimi è necessario presentare domanda on-line, via fax o per posta compilando, in una delle 23 lingue ufficiali dell'Unione, l'apposito formulario in formato elettronico. <br /> | ||
Le Istituzioni hanno 15 giorni per rispondere in senso positivo o negativo, ma in questo caso motivando il rifiuto. Potrà infatti essere rifiutato l'accesso ai documenti la cui divulgazione potrebbe arrecare pregiudizio agli interessi pubblici o privati tutelati dal regime delle eccezioni previsto dall'articolo 4 del regolamento 1049/2001/CE.<br /> | Le Istituzioni hanno 15 giorni per rispondere in senso positivo o negativo, ma in questo caso motivando il rifiuto. Potrà infatti essere rifiutato l'accesso ai documenti la cui divulgazione potrebbe arrecare pregiudizio agli interessi pubblici o privati tutelati dal regime delle eccezioni previsto dall'articolo 4 del regolamento 1049/2001/CE.<br /> |
Versione delle 22:20, 1 mag 2011
La maggior parte dei documenti delle Istituzioni e organi dell'UE è direttamente accessibili al pubblico anche in versione elettronica attraverso le banche dati legislative, ma quando un documento non è stato messo a disposizione del pubblico, può essere reso accessibile su richiesta. Questo riguarda sia i documenti redatti dall'istituzione che quelli ricevuti dalla stessa nei suoi settori di competenza.
Come previsto dal regolamento 1049/2001/CE, per facilitare la ricerca sono stati creati i registri elettronici dei documenti della Commissione europea, del Consiglio, del Parlamento europeo.
Molte altre istituzioni e organi dell'UE applicano norme volontarie per l'accesso ai rispettivi documenti: il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale, la BCE, la Corte dei Conti e la Banca europea per gli investimenti.
I registri comprendeno riferimenti sia a documenti già pubblicati, sia a documenti interni (non pubblicati); per accedere a questi ultimi è necessario presentare domanda on-line, via fax o per posta compilando, in una delle 23 lingue ufficiali dell'Unione, l'apposito formulario in formato elettronico.
Le Istituzioni hanno 15 giorni per rispondere in senso positivo o negativo, ma in questo caso motivando il rifiuto. Potrà infatti essere rifiutato l'accesso ai documenti la cui divulgazione potrebbe arrecare pregiudizio agli interessi pubblici o privati tutelati dal regime delle eccezioni previsto dall'articolo 4 del regolamento 1049/2001/CE.
In caso di rifiuto, la richiesta è riproponibile in secondo riesame. Le istituzioni e gli organi hanno altri 15 giorni di tempo per rispondere (il silenzio in tal caso equivale a un rifiuto). Di fronte a un secondo rifiuto il singolo può decidere di:
- rivolgersi al Mediatore europeo, oppure
- presentare ricorso al Tribunale