Registri di documenti

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Le Istituzioni hanno 15 giorni per rispondere in senso positivo o negativo, ma in questo caso motivando il rifiuto. Potrà infatti essere rifiutato l'accesso ai documenti la cui divulgazione potrebbe arrecare pregiudizio agli interessi pubblici o privati tutelati dal regime delle eccezioni previsto dall'articolo 4 del regolamento 1049/2001/CE.<br />
Le Istituzioni hanno 15 giorni per rispondere in senso positivo o negativo, ma in questo caso motivando il rifiuto. Potrà infatti essere rifiutato l'accesso ai documenti la cui divulgazione potrebbe arrecare pregiudizio agli interessi pubblici o privati tutelati dal regime delle eccezioni previsto dall'articolo 4 del regolamento 1049/2001/CE.<br />
In caso di rifiuto, la richiesta è riproponibile in secondo riesame. Le istituzioni e gli organi hanno altri 15 giorni di tempo per rispondere (il silenzio in tal caso equivale a un rifiuto). Di fronte a un secondo rifiuto il singolo può decidere di:
In caso di rifiuto, la richiesta è riproponibile in secondo riesame. Le istituzioni e gli organi hanno altri 15 giorni di tempo per rispondere (il silenzio in tal caso equivale a un rifiuto). Di fronte a un secondo rifiuto il singolo può decidere di:
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* rivolgersi al [[ Mediatore_europeo | Mediatore europeo], oppure
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* rivolgersi al [[ Mediatore_europeo | Mediatore europeo]], oppure
* presentare ricorso al [http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/ Tribunale]
* presentare ricorso al [http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/ Tribunale]

Versione delle 22:01, 1 mag 2011

La maggior parte dei documenti delle Istituzioni e organi dell'UE è direttamente accessibili al pubblico anche in versione elettronica attraverso le banche dati legislative, ma quando un documento non è stato messo a disposizione del pubblico, può essere reso accessibile su richiesta. Questo riguarda sia i documenti redatti dall'istituzione che quelli ricevuti dalla stessa nei suoi settori di competenza.
Come previsto dal regolamento 1049/2001/CE, per facilitare la ricerca sono stati creati i registri elettronici di documenti.
Ad oggi sono consultabili i registri della Commissione europea, del Consiglio, del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
I registri comprendeno riferimenti sia a documenti già pubblicati, sia a documenti interni (non pubblicati); per accedere a questi ultimi è necessario presentare domanda on-line, via fax o per posta compilando, in una delle 23 lingue ufficiali dell'Unione, l'apposito formulario in formato elettronico.
Le Istituzioni hanno 15 giorni per rispondere in senso positivo o negativo, ma in questo caso motivando il rifiuto. Potrà infatti essere rifiutato l'accesso ai documenti la cui divulgazione potrebbe arrecare pregiudizio agli interessi pubblici o privati tutelati dal regime delle eccezioni previsto dall'articolo 4 del regolamento 1049/2001/CE.
In caso di rifiuto, la richiesta è riproponibile in secondo riesame. Le istituzioni e gli organi hanno altri 15 giorni di tempo per rispondere (il silenzio in tal caso equivale a un rifiuto). Di fronte a un secondo rifiuto il singolo può decidere di:

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