Libertà di informazione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

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Libertà di informazione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

La CEDU: garante della libertà di espressione

La Corte europea dei diritti dell’uomo è l’organo giurisdizionale istituito nel 1959 per assicurare il rispetto della CEDU da parte dei suoi Stati membri.

La Corte europea interviene su ricorsi presentati da uno Stato parte o da persone fisiche, giuridiche e da gruppi di privati che lamentino la violazione da parte di uno Stato membro nei loro confronti dei diritti tutelati dalla CEDU. Il ricorso è però possibile solo quando sono stati esauriti i ricorsi interni. Vale infatti il principio della sussidiarietà della tutela internazionale, per cui sono gli Stati i primi garanti del rispetto della libertà di espressione e degli altri diritti fondamentali.

Nelle situazioni che implicano un equo bilanciamento tra la libertà di informare e essere informati e altri diritti fondamentali, la Corte europea ha costantemente accordato alla prima ampia tutela. Il diritto dell’opinione pubblica a ricevere notizie su questioni di interesse generale, soprattutto su quelle «scottanti» come le indagini penali a carico di politici, può prevalere su esigenze di segretezza delle attività giudiziarie. Per le stesse ragioni, la Corte di Strasburgo afferma che i giornalisti e il segreto giornalistico vanno tutelati anche nei casi in cui ad essere pubblicate siano le intercettazioni acquisite illegalmente dalle autorità pubbliche.

Aspetti sostanziali

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha fornito un’interpretazione estensiva del diritto all’informazione includendo qualsiasi forma di espressione e di mezzo di diffusione, come pure tutte le opinioni e informazioni che disturbano, sconvolgono o inquietano.

La giurisprudenza di Strasburgo riconosce e tutela sia la dimensione attiva sia quella passiva del diritto all’informazione, ovvero:

  • il diritto di diffondere informazioni o idee senza ingerenze da parte delle autorità pubbliche;
  • il diritto a essere liberamente e correttamente informati;
  • il diritto a ricercare informazioni. Diversamente dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dal Patto sui diritti civili e politici, l’art. 10 della CEDU non contiene un esplicito riferimento alla libertà di ricercare liberamente le informazioni; tuttavia secondo la Corte di Strasburgo tale diritto è implicitamente incluso nell’art. 10.
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